Statuto
ALLEGATO “B ” ALL’ATTO REP. 37.576/11.093
STATUTO
TITOLO 1 -Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – E’ costituita l’associazione senza fini di lucro denominata “CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE“, in breve “IMPARA DIGITALE“, con sede in Milano, avente come scopo:
a) diffondere l’utilizzo e promuovere lo sviluppo di didattiche per la scuola digitale;
b) analizzare l’efficacia di diverse tecnologie per la didattica, studiare e realizzare strumenti e piattaforme software di supporto alle didattiche per la scuola digitale;
c) organizzare e gestire manifestazioni a carattere tecnico, seminari e corsi di formazione;
d) preparare e diffondere (mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali, telematici o altri ritenuti idonei) materiale informativo relativo alle didattiche per la scuola digitale;
e) favorire tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione delle didattiche per la scuola digitale, costituendo un luogo privilegiato di scambio di esperienze e di informazioni;
f) incoraggiare la formazione permanente dei suoi membri, in particolare tramite l’organizzazione di seminari e la pubblicazione di documenti, relativi alle didattiche per la scuola digitale;
g) collaborare con università ed enti di ricerca per il raggiungimento degli scopi precedenti;
h) intraprendere iniziative nei confronti di aziende ed autorità competenti, con lo scopo di favorire, sia sul piano nazionale che internazionale, l’evoluzione delle tecniche e delle norme relative;
i) promuovere, sviluppare e realizzare tutte le iniziative ritenute funzionali all’istruzione ed alla formazione, basate su tecnologie digitali.
IMPARA DIGITALE non fa commercio delle sue prestazioni; nello stesso spirito, non si sostituisce ai professionisti del settore.
TITOLO 2 – Soci
Art. 2 – IMPARA DIGITALE è aperto ad ogni persona, fisica, giuridica e altri soggetti, che manifestino un interesse per le didattiche per la scuola digitale.
Art. 3 – E’ chiaramente stabilito che l’appartenenza ad IMPARA DIGITALE non sottintende il riconoscimento di competenze particolari in materia di didattiche per la scuola digitale.
Art. 4 – I soci hanno tutti i medesimi diritti, ma possono essere classificati in cinque distinte categorie:
” soci fondatori : quelli che hanno costituito l’associazione e coloro ai quali il Comitato Direttivo attribuisce tale qualifica;
” soci ordinari”;
” soci sostenitor”i: i soci che sostengono finanziariamente le attività dell’associazione ed ai quali il Comitato Direttivo attribuisce tale qualifica;
” soci di diritto”: le Amministrazioni dello Stato, che ne fanno richiesta di ammissione;
” soci onorari”: quelli che hanno reso dei servizi particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell’associazione; la qualifica di socio onorario viene attribuita dal Comitato Direttivo.
Per essere ammesso all’Associazione il candidato deve farne domanda, accettandone formalmente lo statuto, il regolamento interno, il codice etico e versando l’intera quota associativa inerente il periodo di adesione.
L’Associazione può, a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, rifiutare la candidatura entro 30 giorni lavorativi dalla stessa: in tal caso verrà restituito al candidato quanto da lui versato.
Art. 5 – I soci versano la quota annuale di adesione, riferita al periodo, per l’importo e con le scadenze determinate annualmente dal Comitato Direttivo.
Art. 6 – La qualifica di socio si perde per: recesso; mancato versamento della quota annuale, qualora non provveda entro quindici giorni dopo essere stato formalmente invitato a farlo dal Comitato Direttivo; esclusione, che viene pronunziata dal Comitato Direttivo; comportamenti contrari allo Statuto o al Regolamento Interno od al Codice Etico.
TITOLO 3 – Organi dell’associazione
Art. 7 – Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente; i Revisori; il Collegio dei Probiviri.
TITOLO 4 – Assemblea
Art. 8 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Comitato Direttivo, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea deve essere convocata dal Comitato Direttivo quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea ordinaria, che deve essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno:
“approva il bilancio”, corredato della relazione del Comitato Direttivo sull’attività svolta;
“nomina il Comitato Direttivo”;
” delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo”.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 9 – Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei soci, intervenuti in proprio o per delega. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più dei due terzi dei soci, intervenuti in proprio o per delega. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 10 – Possono partecipare all’Assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio o ad un estraneo, purché non siano membri del Comitato Direttivo. Ogni delegato non può rappresentare più di dieci soci. Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire le modalità di convocazione delle assemblee e di partecipazione alle stesse e di votazione a distanza mediante via telematica.
Art. 11 – L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina il Segretario per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, salvo che risultino da atto notarile.
TITOLO 5 – Comitato Direttivo
Art. 13 – Il Comitato Direttivo viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre a quindici membri. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica tre anni e comunque fino a che l’Assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche. Il Comitato Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di un terzo dei suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all’attività dell’associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono funzioni del Consiglio Direttivo:
a. pianificare le attività dell’associazione e le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale;
b. deliberare sul consuntivo e sulla relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c. deliberare sull’ammissione dei nuovi associati;
d. deliberare sulla determinazione delle quote sociali;
e. nominare al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;
f. nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere;
g. deliberare in genere su tutte le questioni inerenti alla gestione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al proprio interno, ad eccezione dell’attribuzione di cui al punto b).
TITOLO 6 – Il Presidente, il Vicepresidente
Art. 14 – Il Presidente dura in carica tre anni. Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ad ogni effetto. La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali il Comitato Direttivo abbia delegato tutti o parte dei propri poteri. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le sue funzioni a un altro membro del Comitato Direttivo.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
TITOLO 7 – Il Segretario, il Tesoriere
Art. 15 Il Segretario cura la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e li trasmette al Presidente entro trenta giorni dalle sedute. Partecipa alle funzioni del Direttivo e coadiuva il Presidente. Il Tesoriere ha in consegna i fondi dell’associazione; provvede agli incassi ed ai pagamenti, tiene in regola i registri e i documenti contabili. Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo insieme al Presidente.
TITOLO 8 – Revisori dei Conti
Art. 16 – Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Essi devono essere scelti tra i professionisti iscritti all’Albo; devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Comitato Direttivo.
Art. 17 – I Revisori dei Conti possono essere nominati dalla Assemblea in numero di uno o tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all’associazione.
TITOLO 9 – Collegio dei Probiviri
Art 18 – L’Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri, composta da tre membri, in carica tre anni, ai quali i soci e gli aspiranti soci possono rivolgersi per l’esame dei provvedimenti del Comitato Direttivo che li riguardano. La decisione dei Probiviri è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri può inoltre decidere ogni questione attinente al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Etico.
TITOLO 10 – Presidente Onorario
Art. 19 – II Presidente onorario è nominato dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’associazione. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Ai Presidenti onorari possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.
TITOLO 11 – Entrate – Bilancio
Art. 20 – Le principali entrate dell’associazione sono date da :
“quote annuali versate dai soci”;
“contributi di enti pubblici e privati”;
“sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi”;
“sponsorizzazioni”;
“eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione”.
Art. 21 – Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza. Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 22 – I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione; sono a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. All’associazione è vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
TITOLO 12 – Durata – Scioglimento
Art. 23 – La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 24 – In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa la stessa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l’Assemblea da indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito a quanto sopra.
Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa vigente in materia.
F.to Giuseppe Stefano Quintarelli
F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

